Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: perizia di variante

Questo Comune ha appaltato un lavoro di manutenzione di due edifici scolastici, con la seguente aggiudicazione: § importo a base d’asta: € 400.710,50 (di cui € 4.600,00 per oneri per la sicurezza) § importo offerto: € 303.467,20 § ribasso percentuale: 24,060% § importo complessivo di aggiudicazione: € 308.067,20 (oneri per la sicurezza inclusi) Si chiede con la presente se è possibile procedere alla redazione di una perizia di variante, con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 132 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., recuperando l’intero ribasso d’asta. In alternativa se è possibile procedere all’affidamento all’Impresa appaltatrice degli ulteriori lavori con la procedura negoziata, di cui all’art. 122 commi 7 o 7-bis del D. Lgs. 163/2006, facendo presente che, trattandosi di lavori da eseguire all’interno di una scuola, questi devono essere conclusi entro il 13/09/2010.

SI CHIEDONO CORTESEMENTE CHIARIMENTI IN MERITO AD ART. 357 CO.6 DPR.207/2010 e specificatamente: 1) cosa si intende per :"Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al d.P.R. n. 34 del 2000"? 2)Un contratto di perizia stipulato dopo l'8/6/11 segue le norme del dpr 207/2010 oppure quelle del contratto originario e quindi quelle del dpr 554/99?

Salve, si pongono i seguenti quesiti in riferimento all'acquisizione di nuovo CIG per perizie di varianti superiori al quinto d'obbligo per i due seguenti casi:

1. Forniture (soprasoglia): Nel caso in cui la Stazione Appaltante, per una gara soprasoglia approva una perizia di variante superiore al quinto d'obbligo (immaginiamo nella misura del 35% rispetto al contratto iniziale) è tenuta a chiedere un nuovo CIG?
2. Lavori (sottosoglia): Nel caso la Stazione Appaltante approva una perizia di variante superiore al quinto d'obbligo è tenuta a chiedere un nuovo CIG?
Grazie, saluti.

Quinto d'obbligo
QUESITO del 27/06/2021

Vorrei chiedere un parere riguardo alle modifiche contrattuali previste dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici. Nella fattispecie faccio riferimento al comma 12, al cosiddetto "quinto d'obbligo" e il quesito che porgo è il seguente. Su un appalto di lavori di circa 100.000,00 è già stata approvata una prima perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), con un aumento della spesa di circa il 20,00% (quindi entro il quinto d'obbligo): è possibile successivamente approvare una seconda perizia di variante, sempre ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), con un ulteriore aumento della spesa dell'ordine di un ulteriore 20,00% (quindi sempre nell'ambito del quinto d'obbligo)? Quali sono i limiti di questo istituto?

L'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n.50 - cd Decreto aiuti - prevede dei meccanismi compensativi per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021. Il caso in esame riguarda un appalto la cui offerta è stata presentata nel febbraio 2022 (e quindi in un periodo non coperto dal decreto aiuti). Faccio presente che l'elenco prezzi è costituito da alcuni nuovi prezzi e dalla tariffa Lazio 2020, in vigore al momento della gara e oggi sostituita dalla Tariffa Lazio 2022.
Dovendo predisporre una perizia di variante, per quanto non riportato in elenco prezzi, devo far riferimento alla Tariffa Lazio 2020 (valida al momento della gara e parte degli elaborati contrattuali) oppure devo riferirmi alla Tariffa Lazio 2022?
Inoltre, è possibile procedere all'aggiornamento di alcuni nuovi prezzi, già presenti in elenco prezzi per aggiornarli agli attuali prezzi di mercato, o bisognerà attendere l'uscita di un decreto che preveda compensazioni specifiche per gli appalti al momento esclusi dalla finestra temporale del D.L. 17 maggio 2022?